Via libera all’assegno di ricollocazione per i disoccupati che percepiscono la NASpI per una durata superiore a 4 mesi. Il Ministero del Lavoro ha, infatti, stanziato 32 milioni di euro per il finanziamento della prestazione. I soggetti interessati devono fare richiesta al Centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato. L’assegno è spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i servizi accreditati. Le modalità operative e l’ammontare sono definiti dall’ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto direttoriale n. 258 del 16 settembre 2016, con il quale ha erogato 32 milioni di euro per il finanziamento dell’assegno di ricollocazione previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 150/2015, attuativo del Jobs Act.

Quando spetta l’assegno individuale di ricollocazione?

Ai disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione (NASpI) per una durata maggiore di 4 mesi, qualora ne facciano richiesta al Centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato, viene riconosciuta una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i servizi accreditati.
L’assegno, rilasciato sempre dal Centro per l’impiego, è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e degli esiti della procedura di profilazione.

Stipula del patto di servizio

La stipula del patto di servizio presso il Centro per l’impiego, fondamentale per la richiesta dell’assegno di ricollocazione, deve avvenire entro 30 giorni dalla data della dichiarazione, che i soggetti privi di impiego devono fare in modalità telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, proprio allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione e di fornire la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con lo stesso Centro per l’impiego.

Il patto di servizio deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’individuazione di un responsabile delle attività;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel patto di servizio deve essere, inoltre, riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro.

Modalità di utilizzo dell’assegno

L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
L’assegno non viene incassato dal disoccupato ma è spendibile, da questi, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati dall’ANPAL che, a tal scopo, ha istituito l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, nel quale vengono iscritte le agenzie di somministrazione di lavoro (lettera a) dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003) e le agenzie di intermediazione(lettera c) dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003), nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.
Qualora l’utilizzo dell’assegno di ricollocazione dovesse avvenire presso uno dei soggetti accreditati diverso dal Centro per l’impiego, il disoccupato è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l’impiego che ha rilasciato l’assegno di ricollocazione, il quale dovrà aggiornare il patto di servizio.
Compito dell’ANPAL sarà quello di monitorare e comparare i soggetti abilitati al servizio, al fine di verificare gli esiti di ricollocazione raggiunti, da questi, nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità; inoltre, dovrà segnalare ai soggetti erogatori del servizio gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione, al fine di consentire le opportune azioni correttive. Qualora le criticità, trascorso un anno dalla loro segnalazione, dovessero permanere, l’ANPAL potrebbe valutare la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione.

Procedura operativa

Una volta ricevuto l’assegno di ricollocazione, il disoccupato, entro i successivi 2 mesi dal suo rilascio, dovrà scegliere il Centro per l’impiego o l’operatore accreditato nel quale vorrà spenderlo. L’assegno ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6, nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l’affiancamento di un tutor;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale
percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
c) l’assunzione, da parte del disoccupato, dell’onere di svolgere le attività individuate dal tutor;
d) l’assunzione, sempre da parte del disoccupato, dell’onere di accettare un’offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:
· coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
· distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
· durata della disoccupazione;
· retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività individuate dal tutor, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla norma stessa, che possono arrivare anche alla decadenza dalla
prestazione e dallo stato di disoccupazione;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.

Importo e criteri definiti dall’ANPAL

Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, sono definite dall’ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro, sulla base dei seguenti principi:
a. riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b. definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c. graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
d. obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di fornire un’assistenza appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e. obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

 

Fonte: Adnkronos